01/04/2023 - Settore Amministrativo - Elettorale
Possono richiedere l’esercizio del diritto di voto a domicilio gli elettori:
1- affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29 legge n. 104/1992 - trasporto pubblico per disabili organizzato dal comune;
2 - affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall'abitazione.
Per avvalersi del diritto di voto a domicilio gli elettori devono far pervenire al Commissario Straordinario presso l'Ufficio Elettorale dal 4 al 24 aprile, un'espressa dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano.
La sussistenza dei requisiti deve essere accertata dal funzionario medico designato dall’ASL, con certificato in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al punto 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali di cui al punto 2.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sopra richiamata.
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