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Paesaggio - Accertamento di conformità paesaggistica

 

Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs.vo 42/04

-Linee guida-

 

 A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non possono essere più rilasciate né autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria, né certificazioni di assenza di danno ambientale, intese come atti conclusivi del procedimento sanzionatorio, ma, per le opere realizzate in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, dovranno essere irrogate le sanzioni amministrative previste dall’art. 167 del summenzionato decreto legislativo.

L'accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori già compiuti rappresenta una sorta di autorizzazione successiva al compimento dell'intervento e può essere richiesta solo nei seguenti casi ( comma 4 dell'art. 167): 

a) per lavori realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili, o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per i lavori realizzati con l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori configurabili come interventi di manutenzione ordinaria, o manutenzione straordinaria.

 

Per i lavori elencati nella casistica di cui ai p.ti a), b), e c), se viene accertata la compatibilità paesaggistica delle opere abusivamente realizzate, l'interessato è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria, il cui importo va determinato mediante perizia di stima, pari al maggior valore tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

Relativamente a questo accertamento ci si riferisce a criteri estetici e visivi, propri della normativa di tutela del paesaggio, piuttosto che a parametri di tipo edilizio-urbanistico. Il Ministero sostiene infatti che ”la percepibilità della modificazione dell’aspetto esteriore del bene protetto costituisce un prerequisito di rilevanza paesaggistica. La non percepibilità della modificazione dell’aspetto esteriore del bene protetto elide in radice la sussistenza dell’illecito contestato”.

 

Domanda e corredo documentale  

La domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica va presentata secondo il modello allegato alla presente. -La richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica dovrà essere presentata tramite PEC (comune.maglianointoscana.gr@postacert.toscana.it) compilando il modulo del Comune di Magliano in Toscana "Accertamento compatibilità paesaggistica" (consulta la sezione "Modulistica") e dovrà essere correlata dalla seguente documentazione:

-Modulo di richiesta, debitamente compilato;

-Ricevuta di pagamento dei Diritti di segreteria – Da corrispondere secondo le indicazioni riportate alla pagina "Pratiche edilizie – Portale on line";

-Marca da bollo € 16,00 per deposito autorizzazione;

-Marca da bollo € 16,00 per rilascio autorizzazione;

-Attestazione di conformità del progetto alla disciplina urbanistica-edilizia;

-Relazione tecnica illustrativa;

-Documenti di identità in corso di validità del richiedente e del tecnico abilitato;

-Rilievo Aerofotogrammetrico con individuazione univoca dell’immobile interessato;

-Estratti cartografici prodotti in scale adeguate (mappa catastale, IGM, CTR, estratti P.S. e R.U.) con individuazione dell’area di intervento;

-Elaborati grafici relativi allo Stato Legittimo (piante, sezioni, prospetti, etc, in funzione delle opere realizzate);

-Elaborati grafici relativi allo Stato Rilevato (piante, sezioni, prospetti, etc, in funzione delle opere realizzate);

-Elaborati grafici relativi allo Stato Sovrapposto;

-Relazione Paesaggistica conforme al D.P.C.M. 12/12/2005;

-Documentazione fotografica in originale, puntuale ed esauriente con la rappresentazione anche del contesto circostante, correlata di schema di ripresa e data di scatto.

 

- Nei casi in cui sia necessario acquisire l’accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere già eseguite e l’autorizzazione paesaggistica per le opere ancora da eseguire le due procedure debbono essere avviate parallelamente in modo tale da rappresentare unitariamente e compiutamente l’intervento edilizio nel contesto paesaggistico. Le opere in corso di esecuzione dovranno essere sospese e l’autorizzazione paesaggistica è condizionata alla positiva conclusione dell’iter dell’accertamento della compatibilità paesaggistica.

 

Procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica

L’accertamento di compatibilità paesaggistica è subordinato alla verifica positiva di compatibilità degli interventi edilizi eseguiti rispetto alla pianificazione comunale e sovraordinata. Il Settore Tecnico, al momento dell'esame dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, inoltra al richiedente ed al progettista avviso di avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990,n. 241.

Il termine per la verifica della compatibilità paesaggistica e quindi per il rilascio del relativo provvedimento da parte dell'Amministrazione comunale è di 180 giorni dalla richiesta. Entro tale termine deve essere acquisito:

 

• il parere della Commissione Paesaggio

• il parere vincolante della Soprintendenza (reso entro 90 giorni perentori)

 

In base al comma 4 dell'art. 167 del D.lgs. 42/04, l'Ufficio comunale valuta l'ammissibilità delle domande di accertamento di compatibilità paesaggistica, ne verifica i requisiti formali e procede al controllo del corredo documentale.

Nel caso in cui l'accertamento di compatibilità paesaggistica sia stato richiesto per fattispecie diverse da quelle indicate dal richiamato art. 167, la domanda è dichiarata inammissibile con provvedimento del Responsabile del settore tecnico che viene comunicato al richiedente e contestualmente al Comando dei VV.UU. per le determinazioni in ordine all’art. 181 del D.Lg.vo 42/04.

Nel caso di richiesta di integrazioni documentali il termine perentorio di 180 giorni di cui all’art. 167 del D.Lg.vo 42/04 è interrotto per un massimo di 90 giorni. La mancata integrazione documentale nel termine indicato comporta l’emissione del provvedimento di rigetto dell’istanza e l’applicazione della fattispecie sanzionatoria prevista. Le domande ammissibili e complete della documentazione richiesta, unitamente al parere della Commissione per il Paesaggio sono inoltrate alla Soprintendenza competente per territorio e contestualmente ne viene data notizia al richiedente.

Qualora la Soprintendenza esprima parere favorevole, Settore Tecnico- Servizio Ambiente comunica all’interessato l’accertata compatibilità paesaggistica dei lavori effettuati ed irroga la sanzione pecuniaria ai sensi del comma 5 dell’art. 167 del Codice. A seguito dell’avvenuto pagamento della sanzione, il Settore Tecnico- Servizio Ambiente emette il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Nel caso in cui invece la Soprintendenza esprima parere negativo, il Settore TecnicoServizio Ambiente comunica al richiedente l’esito negativo del procedimento e contestualmente ne dà notizia al comando dei VV.UU. ed al Responsabile del Settore per i conseguenti provvedimenti. Se invece l'intervento abusivo non è ritenuto compatibile, la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica viene respinta con la conseguente applicazione della sanzione demolitoria ( ordine di rimessione in pristino a spese del responsabile dell'abuso). In caso di mancato rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica il permesso a costruire in sanatoria non può essere rilasciato e la DIA a sanatoria è priva di efficacia. Le opere relative saranno soggette alla fattispecie sanzionatoria prevista dall’art. 181 del D.Lgs 42/2004.

 

Determinazione della sanzione pecuniaria

Ai sensi dell’art. 167, c. 5° del D.Lg.vo 42/04, la sanzione pecuniaria è quantificata, mediante perizia di stima, in base al maggiore importo tra il danno ambientale arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

Come è stato espressamente disposto nella suddetta legge, l’accertamento di compatibilità paesaggistica non fa venir meno l’obbligo da parte dell’Autorità competente di irrogare le sanzioni amministrative previste dall’art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto, è possibile un accertamento di compatibilità paesaggistica condizionato all’esecuzione di opere di ripristino ambientale.

Una volta accertata la compatibilità paesaggistica degli interventi, tale accertamento deve essere inviato all’autorità giudiziaria competente ai fini dell’eventuale estinzione del reato penale.

All’autorità giudiziaria competente deve essere anche inviata l’attestazione dell’avvenuta rimessione in pristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 181, comma 1-quinquies del D.lgs 42/2004. Per quanto riguarda, poi, gli aspetti penali, si fa presente che l’autorità preposta alla gestione del vincolo paesaggistico, qualora accerti l’esistenza di opere realizzate in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, deve, tramite i propri responsabili, effettuare, senza ritardo denuncia all’autorità competente, ai sensi dell’art. 331 del Codice di Procedura Penale, per la verifica dell’eventuale violazione dell’art. 734 del Codice Penale e dell’art. 181 del D.lgs 42/2004.

Secondo l’art. 167 del D.lgs 42/2004, le sanzioni amministrative di natura paesaggistica si applicano a tutte le ipotesi di “violazione degli obblighi previsti dal Titolo I della Parte terza” del D.lgs 42/2004, ovvero nell’ipotesi di interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa.

Il procedimento sanzionatorio spesso prende avvio da una segnalazione di presunto abuso ambientale, presentata o dalle autorità cui spetta la vigilanza sul territorio, quali ad esempio la Polizia Locale, il Corpo Forestale dello Stato, ecc., ovvero da singoli privati o, ancora, da associazioni; può però essere avviato anche d’ufficio, a seguito di sopralluoghi oppure a seguito di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica secondo l’art. 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Se il trasgressore non ottempera nel termine fissato all’ordinanza di rimessione in pristino, l’autorità procedente “provvede d’ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota spese” (art. 167, comma 3 del D.lgs 42/2004). Laddove l’autorità procedente non provveda d’ufficio, provvede il direttore regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali competente, su richiesta della medesima autorità procedente ovvero, “decorsi 180 giorni dall’accertamento dell’illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi 30 giorni, procede alla demolizione”. Laddove, invece, il trasgressore non ottemperi ad una sanzione pecuniaria, l’ente procedente procederà alla riscossione coattiva della somma secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

 

Contatti e informazioni

Comune di Magliano in Toscana

Via XXIV Maggio, 9 - CAP 58051

Tel. 0564.59341 - Fax 0564.592517

E-mail: info@comune.maglianointoscana.gr.it

PEC: comune.maglianointoscana.gr@postacert.toscana.it

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