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Paesaggio - Procedure in ambito paesaggistico

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

 

Che cos'è

L'autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (DLgs 42/2004), ai sensi del quale i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione (art. 146, c. 1). Nel caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l'obbligo di sottoporre all'ente competente i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione. L'interlocutore del soggetto proponente in materia di paesaggio è il Comune, a cui fa capo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al Permesso a Costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'art. 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale degli interventi fatte salve le fattispecie inquadrabili prima del 12 maggio 2006 (D.D. n. 498 del 04/04/2014).

 

Qual'è il periodo di efficacia dell'autorizzazione

L'autorizzazione paesaggistica rilasciata è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione (art. 146, c. 4 così come modificato dal DL 70/2011). Qualora i lavori siano iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione, possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo (art. 146, c. 4 così come modificato dalla Legge 12/2013). Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio ed alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato (art. 146, c. 4 così come modificato dalla Legge 106/2014).

 

Quali sono gli interventi per i quali NON è richiesta l’autorizzazione paesaggistica:

 - L'art. 149 elenca gli interventi per i quali non è richiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, quali: a) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; b) interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; c) il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, c. 1, lett. g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia. - Non sono, altresì, soggetti al rilascio di autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere indicate nell'allegato "A" del DPR 31/2017, nonchè quelli indicati all'art. 4 del medesimo decreto.

Allegato A DPR 31/2017

Art. 4 DPR 31/2017

Tabella sinottica: interventi realizzabili senza autorizzazione paesaggistica

 

Come si ottiene

A)Autorizzazione paesaggistica procedura ordinaria Ai sensi dell'articolo 146 del DLgs 42/2004

Iter procedimento ordinario

 

Modalità di richiesta

La richiesta di autorizzazione paesaggistica deve essere presentata, in via telematica, dal proprietario o da chi ne abbia titolo, qualora si intendano realizzare opere esterne in zona vincolata ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Tempi

Il Responsabile del procedimento ha 40 giorni di tempo dalla presentazione della richiesta per valutare la completezza della documentazione, richiedere eventuali integrazioni, curare l’istruttoria ed acquisire il necessario parere della Commissione per il Paesaggio e, nel caso in cui l’intervento risulti irrilevante, darne comunicazione all'interessato. Nel caso in cui, invece, sia valutata la rilevanza paesaggistica dell’intervento, l’istanza verrà trasmessa alla competente Soprintendenza per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici. La Soprintendenza ha 45 giorni di tempo, a partire dall'effettivo ricevimento della documentazione, per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante. Decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, senza che questi abbia reso il prescritto parere, si forma il silenzio - assenso, ai sensi dell'art. 7 bis della Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e s.m.i..

Informazioni

Il procedimento si conclude con il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica o del relativo diniego. L'autorizzazione paesaggistica è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. L'autorizzazione paesaggistica non è un titolo abilitativo edilizio e non costituisce da sola autorizzazione all'esecuzione di opere edilizie. La sua richiesta deve essere presentata a corredo del titolo edilizio. Rispetto alla presentazione dell’attività edilizia libera la richiesta di autorizzazione paesaggistica sarà inoltrata preliminarmente fino all’attivazione dei procedimenti informatici con la Soprintendenza. Documenti da presentare La richiesta di autorizzazione paesaggistica ORDINARIA dovrà essere presentata tramite PEC (comune.maglianointoscana.gr@postacert.toscana.it) compilando il modulo del Comune di Magliano in Toscana "Vincolo paesaggistico - Autorizzazione" (consulta la sezione "Modulistica" sottostante) e dovrà essere correlata dalla seguente documentazione:

-Modulo di richiesta, debitamente compilato

-Marca da bollo per deposito €16,00

-Marca da bollo per rilascio € 16,00

-Ricevuta di pagamento dei Diritti di segreteria (Da corrispondere secondo le indicazioni riportate alla pagina "Pratiche edilizie – Portale on line")

-Rilievo Aerofotogrammetrico con individuazione univoca dell'immobile interessato

-Elaborati grafici relativi allo Stato Rilevato (piante, sezioni, prospetti, etc, in funzione delle opere realizzate)

-Elaborati grafici relativi allo Stato di Progetto (piante, sezioni, prospetti, etc, in funzione delle opere realizzate)

-Elaborati grafici relativi allo Stato Sovrapposto

-Relazione tecnica

-Relazione paesaggistica ai sensi del D. P. C. M. 12/12/2005

-Attestazione di conformità alla disciplina urbanistico ed edilizia ( Modello “Dichiarazione conformità urb/ed”)

-Documentazione fotografica in originale, puntuale ed esauriente, con la rappresentazione anche del contesto circostante, correlata di schema di ripresa e data di scatto

-Modellazione realistica (foto inserimento – render) comprendente un adeguato intorno all’area di intervento, da cui risulti la relazione esistente tra l’intervento in esame e l’oggetto di tutela del vincolo

 

 Modulistica Procedura Ordinaria 

 

Mod. autorizzazione paesaggistica ordinaria

Mod relazione paesaggistica

Mod. dichiarazione conformità urbanistica/edilizia

 

B)Autorizzazione paesaggistica procedura semplificata Ai sensi dell'articolo 11 del DPR 31/2017 (per interventi di lieve entità)

Iter procedimento semplificato

 

Modalità di richiesta

La richiesta di autorizzazione paesaggistica mediante procedimento semplificato deve essere presentata dal proprietario o da chi ne abbia titolo, qualora si intendano realizzare opere esterne di lieve entità ai sensi del D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017, in zona vincolata ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Tempi

Il Responsabile del procedimento ha 20 giorni di tempo dalla presentazione della richiesta trasmessa in via telematica, per effettuare gli accertamenti e le valutazioni istruttorie ed acquisire, eventualmente, il parere della Commissione per il Paesaggio, nel caso in cui l'intervento risulti irrilevante verrà comunicato all'interessato. Il Comune verifica preliminarmente, durante i 20 giorni sopra indicati, la conformità dell’intervento progettato alle prescrzioni d'uso del Piano Paesaggistico. All'occorrenza, entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza, verranno richieste le integrazioni documentali ed i chiarimenti indispensabili, che dovranno essere forniti entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di detta richiesta. Il procedimento resterà sospeso fino alla scadenza di suddetto termine o alla ricezione della documentazione di cui sopra. Decorso inutilmente il termine assegnato l'istanza è dichiarata improcedibile. Nel caso in cui sia valutata la rilevanza paesaggistica dell'intervento, l'istanza verrà trasmessa alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. La Soprintendenza ha il termine tassativo di 20 giorni di tempo, a partire dall'effettivo ricevimento della documentazione, per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante. In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato si forma il silenzio - assenso, ai sensi dell'art. 7 bis della Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e s.m.i.. L'Amministrazione comunale adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole del Soprintendente nei 5 giorni successivi alla ricezione del parere stesso e ne dà immediata comunicazione al richiedente. Il procedimento di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute da non più di un anno è regolato dell'art. 7 del D.P.R. 31 del 13 febbraio 2017.

Informazioni e precisazioni

Il procedimento si conclude con il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica o con il relativo diniego. L'autorizzazione paesaggistica è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. L'autorizzazione paesaggistica non è un titolo abilitativo edilizio e non costituisce da sola autorizzazione all'esecuzione di opere edilizie. La sua richiesta deve essere presentata o preliminarmente o a corredo del titolo edilizio. Documenti da presentare La richiesta di autorizzazione paesaggistica SEMPLIFICATA dovrà essere presentata tramite PEC (comune.maglianointoscana.gr@postacert.toscana.it) compilando il modulo del Comune di Magliano in Toscana "Vincolo paesaggistico autorizzazione semplificata" (consulta la sezione "Modulistica"sottostante) e correlata della seguente documentazione:

-Modulo di richiesta ai sensi dell'Allegato C del D.P.R. 31/2017, debitamente compilato

-Marca da bollo per deposito €16,00

-Marca da bollo per rilascio € 16,00

-Ricevuta di pagamento dei Diritti di segreteria (Da corrispondere secondo le indicazioni riportate alla  pagina "Pratiche edilizie – Portale on line")

-Rilievo Aerofotogrammetrico con individuazione univoca dell'immobile interessato

-Elaborati grafici relativi allo Stato Rilevato (piante, sezioni, prospetti, etc, in funzione delle opere realizzate)

-Elaborati grafici relativi allo Stato di Progetto (piante, sezioni, prospetti, etc, in funzione delle opere realizzate)

-Elaborati grafici relativi allo Stato Sovrapposto

-Relazione tecnica

-Relazione paesaggistica in conformità all'Allegato D del D.P.R. 31/2017 (Modello scaricabile );

-Attestazione di conformità alla disciplina urbanistico ed edilizia ( Modello “Dichiarazione conformità urb/ed”)

-Documentazione fotografica in originale, puntuale ed esauriente, con la rappresentazione anche del contesto circostante, correlata di schema di ripresa e data di scatto

 

Modulistica Procedura semplificata

 

Mod. autorizzazione paesaggistica semplificata

Allegato D - Relazione paesaggistica semplificata

Mod. Dichiarazione conformità urbanistica/edilizia

 

C)Accertamento di compatibilità paesaggistica

Fermo restando il principio sancito dall'art. 146, c.4 secondo il quale l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, il Codice prevede in alcuni particolari casi (art. 167, commi 4 e 5) l'accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell'autorità amministrativa competente anche a seguito della realizzazione degli interventi:

 

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; escluse le fattispecie concretatesi anteriormente al 12 maggio 2006;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

 

A tal proposito è utile sottolineare come la circolare 33 del 26 giugno 2009 del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali abbia chiarito i termini indicati dall'art. 167, c. 4, lettera a), secondo cui:

1. per "lavori" si intendono gli interventi su fabbricati legittimamente esistenti, ovvero gli interventi strettamente connessi all'utilizzo di altri immobili ed aree che non comportino modificazioni delle caratteristiche peculiari del paesaggio, purché gli interventi stessi siano conformi ai piani paesaggistici vigenti;

2. per "superfici utili" si intende qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione. Sono ammesse le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti entro il 25% dell'area di sedime del fabbricato stesso;

3. per "volumi" si intende qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d'uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici

 

Modalità di richiesta

La richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica deve essere presentata dal proprietario o da chi ne abbia titolo per interventi esterni realizzati, in assenza di autorizzazione, in zona vincolata ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Qualora le opere realizzate siano classificate come interventi assoggettati a SCIA, di cui all'art. 135 della L. R. 65/2014, o a Permesso di Costruire, di cui all'art. 134 della L. R. 65/2014, la richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica dovrà essere presentata a corredo della richiesta di attestazione di conformità in sanatoria o di permesso di costruire in sanatoria. Se le opere realizzate sono classificate come interventi di Attività di edilizia libera di cui all'art. 136 della L. R. 65/2014, la richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica potrà essere presentata separatamente dal procedimento edilizio.

Tempi

L'Amministrazione comunale si pronuncia sulla richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica entro il termine di 180 giorni, previo parere della Commissione per il paesaggio e previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro 90 giorni (dall'arrivo della documentazione presso la sua sede). Il procedimento si conclude con il rilascio dell'atto di accertamento della compatibilità paesaggistica o del diniego. Nel caso di accoglimento della richiesta, ai fini del ritiro dell'atto, dovrà essere presentata attestazione di pagamento della sanzione amministrativa (sanzione paesaggistica) calcolata, ai sensi dell'art. 167 comma 5 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., secondo le modalità di cui all'Allegato H del Regolamento Edilizio. In caso di diniego l'Ufficio Edilizia provvederà alla trasmissione della documentazione all'Ufficio Abusi Edilizi per l'applicazione delle sanzioni previste.

Documenti da presentare

La richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica dovrà essere presentata tramite PEC (comune.maglianointoscana.gr@postacert.toscana.it) compilando il modulo del Comune di Magliano in Toscana "Vincolo paesaggistico - Autorizzazione" (consulta la sezione "Modulistica") e dovrà essere correlata dalla seguente documentazione:

-Modulo di richiesta, debitamente compilato, con apposizione bollo da € 16,00

-Attestazione di conformità del progetto alla disciplina urbanistica-edilizia

-Ricevuta di pagamento dei Diritti di segreteria (Da corrispondere secondo le indicazioni riportate alla  pagina "Pratiche edilizie– Portale on line")

-Rilievo Aerofotogrammetrico con individuazione univoca dell'immobile interessato

-Elaborati grafici relativi allo Stato Rilevato (piante, sezioni, prospetti, etc, in funzione delle opere realizzate)

-Elaborati grafici relativi allo Stato di Progetto (piante, sezioni, prospetti, etc, in funzione delle opere  realizzate)

-Elaborati grafici relativi allo Stato Sovrapposto

-Relazione tecnica

-Relazione paesaggistica ai sensi del D. P. C. M. 12/12/2005

-Attestazione di conformità alla disciplina urbanistico ed edilizia ( Modello “Dichiarazione conformità urb/ed”)

-Documentazione fotografica in originale, puntuale ed esauriente, con la rappresentazione anche del contesto circostante, correlata di schema di ripresa e data di scatto

-Modellazione realistica (foto inserimento – render) comprendente un adeguato intorno all’area di intervento, da cui risulti la relazione esistente tra l’intervento in esame e l’oggetto di tutela del vincolo

 

 

Modulistica Accertamento Compatibilità Paesaggistica

 

Mod. accertamento conformità paesaggistica

Mod. relazione paesaggistica

Mod. conformità urbanistica/edilizia

 

Dove Rivolgersi

L’Ufficio per le Autorizzazioni Ambientali è situato a Magliano in Toscana, in Via XXIV maggio n° 9.

Recapiti telefonici: 0564/593427- Responsabile Settore: Arch. Leonardo Bartoli

Recapiti telefonici: 0564/593441 - Responsabile procedimento: Geom. Simone Giusti

Orario di ricevimento personale tecnico: lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 -martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle 17.00

Riferimenti normativi -D. Lgs. 42/2004:

-Codice dei beni culturali e del paesaggio;

-D. P. C. M. 12/12/2005;

-D. P. R. 31/2017: procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità;

-Normativa dal sito della Soprintendenza

Altre informazioni utili.

In data 27-03-2015 con DCR 37 è stato approvata la variante al Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di Piano paesaggistico, i cui elaborati e documenti sono cogenti sulla disciplina paesaggistica.

Link Regione Toscana

 

 

 

 

Contatti e informazioni

Comune di Magliano in Toscana

Via XXIV Maggio, 9 - CAP 58051

Tel. 0564.59341 - Fax 0564.592517

E-mail: info@comune.maglianointoscana.gr.it

PEC: comune.maglianointoscana.gr@postacert.toscana.it

Partita IVA/Codice Fiscale: 00117640532

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